Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato , più conosciuto come gratuito patrocinio , è necessario che il reddito annuo imponibile del richiedente, non superi la somma di  € 11.493,82 , il tutto risultante dalla ultima dichiarazione dei redditi.

Ai fini della concessione del beneficio, si tiene conto anche del reddito prodotto dai familiari conviventi (coniuge, figli, ecc.) componenti il nucleo familiare.

Solo in ambito penale il limite previsto  € 11.493,82 è elevato di € 1.032,91  per ogni familiare convivente.

Nel caso di separazione giudiziale o consensuale, si tiene conto del solo reddito prodotto dal richiedente, a meno che non vi siano altri familiari conviventi titolari di reddito.

In questo caso il richiedente oltre al proprio reddito deve indicare anche i redditi conseguiti da tutti i componenti il nucleo familiare (escluso quelli del coniuge coinvolto nel medesimo procedimento), salvo che non si ravvisi, un conflitto di interessi anche con gli altri componenti il nucleo familiare.

Se ne deduce quindi che in tutti quei processi in cui gli interessi del richiedente il gratuito patrocinio sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi, viene considerato ai fini dell’ammissione del gratuito patrocinio , solo il reddito conseguito dal richiedente .

Forniamo il servizio legale con il Patrocinio a spese dello Stato.

Chiama ai numeri: 

3484224766   

078334203                 


Avvocato Anna Maria Muroni

Oristano via Oristano 121

Published On: Maggio 7th, 2018

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