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Buongiorno, volevo sapere se era possibile revocare una donazione e nel caso, cosa dovrei fare?
grazie in anticipo

Non posso che confermare che la legge consente a colui che ha già donato un bene di pretenderne la restituzione solo però se ricorrono e si verificano due gravi circostanze, e precisamente:
1) L’ingratitudine del beneficiario o donatario
2) La sopravvenienza di figli del donante
1) Non ogni tipo di ingratitudine giustifica la revoca della donazione ma solo nei gravi casi previsti dalla legge e precisamente: chi ha ucciso o tentato di uccidere il donante, il coniuge o un ascendente o discendente; chi ha accusato falsamente una ti tali persone per un reato punibile con l’ergastolo o la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni; oppure ha testimoniato contro le medesime persone imputate dei predetti reati, se però la testimonianza è stata dichiarata falsa in un giudizio penale; chi è colpevole di grave ingiuria verso il donante; chi ha arrecato volontariamente un grave pregiudizio al patrimonio del donante; chi ha rifiutato indebitamente di versare gli alimenti dovuti al donante.
In questi casi, c’è un termine per ricorrere al giudice e chiedere la revocatoria della donazione. Il termine è di un anno dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza dell’ingratitudine.
Ovviamente si deve trattare di fatti verificatisi dopo la donazione e commessi personalmente dal beneficiario o da terzi su suo incarico o con la sua approvazione.
2) può chiedere la revoca della donazione chi non aveva figli o discendenti al momento della donazione; ignorava di avere figli al momento della donazione; che abbia riconosciuto un figlio naturale entro due anni dalla donazione.
Si può chiedere la revoca per sopravvenienza di figli entro cinque anni dal giorno della nascita del figlio.
Non possono però revocarsi, ne per sopravvenienza dei figli, le donazioni remuneratorie e quelle fatte in riguardo a un determinato matrimonio.
Considerato quanto esposto, non posso che dire che il procedimento da seguire è quello di rivolgersi ad un legale esibendo l’atto di donazione fatto dal notaio e verificare la data della donazione, il tempo trascorso, la sua revocabilità (se trattasi di donazione remuneratoria è molto difficile a meno che non siamo di fronte a casi gravissimi come sopra elencato), la sopravvenienza d figli.
Spero di essere stata chiara e semplice, in ogni caso è il Giudice che dichiara con sentenza la revocazione della donazione.
Avv. Anna Maria Muroni

Published On: Agosto 8th, 2013

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