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Dopo la pubblicazione sulla  Gazzetta Ufficiale del 12 Agosto 2015 ( n. 186) il decreto del Ministero della Giustizia del  7 Maggio 2015  , per poter chiedere il gratuito patrocinio  , vengono adeguati i limiti di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello stato . Ora infatti bisogna avere un reddito non superiore a €  11.528,41  , fa fede l’ultima dichiarazione Irpef . Se si convive con il coniuge e/o altri familiari , va considerato il reddito dell’intero nucleo familiare .

IL PATROCINIO  A  SPESE DELLO STATO

È assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

E’ inoltre , assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate Gratuito patrocinio : casi in cui si può richiedere a prescindere dal reddito

Quando si hanno i presupposti, si può usufruirne  in generale  per procedimenti civili, penali, amministrativi e di altro genere compresa l’impugnazione delle sanzioni amministrative.

In caso di separazione, divorzio o altre cause aventi ad oggetto diritti della personalità si considera il solo reddito del richiedente e non anche quello degli altri membri della famiglia; lo prevede il comma 4° dell’art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 secondo cui «si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei procedimenti in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi»

Ne ha sempre diritto la vittima dei reati di violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo, anche se ha un reddito superiore al limite di legge, anzi qualunque sia il suo reddito;

Ambito di applicazione

L’ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse .

Il patrocinio a spese dello stato  si applica, poiché risulta  compatibile, anche : nella fase dell’esecuzione, nelprocesso di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo,  nei processi relativi all’applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del tribunale di sorveglianza, sempre che l’interessato necessiti  o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico

Negli altri giudizi: chi è parte nel processo, o intende adire il giudice, e non sia già stata condannata nel precedente grado del giudizio (nel quale era stata ammessa al patrocinio), salvo l’azione di risarcimento del danno nel processo penale.

 Esclusioni.

Non può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato,nei giudizi penali: chi è indagato, imputato o condannato per reati di evasione fiscale e chi è difeso da più di un avvocato;
Negli altri giudizi: chi sostiene ragioni manifestamente infondate e chi è parte in una causa per cessione di crediti e ragioni altrui, quando la cessione non sia in pagamento di crediti preesistente .

Ci sono poi alcuni casi in cui comunque non si può chiedere, anche se si ha reddito inferiore al tetto previsto dalla legge, come per chi è stato condannato per reati di mafia o comunque di tipo associativo.

Non può MAI   essere utilizzato, invece, per consulenze o assistenza stragiudiziale .

 

Per un appuntamento   chiamate al n. 391 169 16 68 .

Avvocato Anna Maria Muroni

Oristano  Via Oristano 121

 

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Published On: Settembre 14th, 2015

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